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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
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Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
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Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
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Morte e risarcimento del danno



Va pagata agli eredi anche una soma a titolo di danno per le sofferenze patite dal defunto-danneggiato prima di morire (danno tanatologico)


Importante e innovativa decisione della Corte di Cassazione che, con decisione della Terza Sezione numero 8360 del 8 aprile 2010 ha dato sostanzialmente per la prima volta accesso in modo chiaro al risarcimento del danno cosiddetto tanatologico, ossia il danno di natura non patrimoniale subito dalla vittima del danneggiamento che sia, in conseguenza del l’evento lesivo, deceduta.

Si tratta, in buona sostanza, del riconoscimento del diritto a veder risarcite le sofferenze morali che il danneggiato patisce, una volta verificatosi l’evento lesivo, nell’approssimarsi della morte che appaia imminente ed inevitabile.

La questione, molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza, ha finalmente trovato una apertura nella Suprema Corte che pare aver finalmente inteso come - se è vero che il diritto alla vita è un diritto personalissimo non trasmissibile - è altrettanto vero che dei patimenti subiti nel pur breve lasso di tempo che intercorre fra il sinistro e la morte il danneggiato ha diritto a vedersi risarcito, e che detto diritto deve potersi trasmettere agli eredi.

La Corte non è ancor giunta a riconoscere il diritto al risarcimento per perdita della vita, passaggio che, evidentemente, richiederà ulteriori elaborazioni, ma non ha potuto esimersi dal rilevare che: “si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, 'anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine';........sì da evitare '....il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega.... il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita' (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14).
Prosegue altresì stabilendo che: “Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell'unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.”

Con questo principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello che, al contrario, aveva del tutto negato agli eredi il risarcimento, a titolo ereditario, dei danni morali subiti dalla vittima, a causa delle gravi sofferenze che avevano preceduto la morte.
La somma liquidata in risarcimento dei danni morali, insomma deve contenere sia il compenso spettante ai superstiti per i danni morali subiti iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale, sia la quota di danno morale maturata in capo al defunto e per la quale gli eredi, appunto, hanno diritto a subentrare.

Avvocato Enrico Candiani


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