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Articoli anno 2011

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Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011
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Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
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Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011
Software: limiti di protezione 14, 7 2011
Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011
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Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
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Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011
Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011
Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011
Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011
Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011
Rumori molesti 22, 2 2011
Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011
Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011
Diritto di immagine 27, 1 2011
Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011
Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011
Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011
Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011
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Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Diritto di immagine



Prove tecniche di tutela dell’immagine dei beni materiali


Con sentenza dell’11 Agosto 2009 n. 18218, la Corte di Cassazione Sez. I Civile ha introdotto l’originale principio per il quale la tutela civilistica del nome e dell’immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 C.c., è invocabile anche dalle persone giuridiche in relazione all’indebita utilizzazione della denominazione ed immagine di un bene.

Il caso.

Una società operante nel settore della carta riproduceva l’immagine della barca a vela “Riviera di Rimini” all’interno di un calendario pubblicitario illustrato. Tale calendario veniva realizzato in un numero limitato di copie ed era destinato non già ad un’ampia commercializzazione verso il pubblico, bensì ad essere distribuito gratuitamente tra gli operatori del settore. L’immagine raffigurava l’imbarcazione con il suo equipaggio durante lo svolgimento di una regata; in calce alla fotografia viene riprodotta la denominazione della barca, mentre sulle vele tramite un fotomontaggio, veniva apposto il marchio della società utilizzatrice. I titolari dei diritti di godimento ed utilizzazione economica dell’imbarcazione (e segnatamente la società armatrice dell’imbarcazione e la Srl a cui erano stati ceduti i diritti patrimoniali di sfruttamento in ambito sportivo e commerciale) convenivano in giudizio la società suddetta per il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’impiego pubblicitario non consentito dell’immagine e della denominazione della barca a vela. In primo e secondo grado l’azione non veniva accolta considerando i giudici l’immagine fotografica delle cose non proteggibile ai sensi degli artt. 10 C.c. e 96 L.d.a. e ritenendola non meritevole di tutela quale semplice fotografia mancando i requisiti di originalità e creatività prefissati dagli artt. 2 e 87 e ss. l. d.a.. La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso delle parti attrici, è venuta a modificare tale siffatta posizione.

In via preliminare la Corte di Cassazione ha ribadito il pacifico assunto per il quale i diritti della personalità possono essere titolari tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche e gli altri enti organizzati. Ferma tale premessa ha ritenuto che la società armatrice (e le sue aventi causa) possono legittimamente vantare un diritto di personalità fondato sugli artt. 6, 7 e 10 c.c. avente ad oggetto la denominazione e l’immagine dell’imbarcazione. Tale situazione soggettiva – proseguono i giudici della Corte Suprema - comprende la facoltà di sfruttare in esclusiva tramite contratti di sponsorizzazione e merchandising il valore pubblicitario dell’imbarcazione. La conclusione è che la riproduzione pubblicitaria non consentita del nome e dell’immagine dell’imbarcazione costituisce certamente fatto illecito ex art. 2043 C.c. e pertanto l’autore della violazione è obbligato al risarcimento dei danni consistenti nell’annacquamento del capitale d’uso dell’immagine nonché nella mancata corresponsione delle royalties comunemente percepibili sul mercato.

La sentenza appare realmente innovativa in quanto apre notevoli scenari ai fini del riconoscimento di un vero e proprio “right of publicity” dei beni immateriali. D’altra parte però risulta quantomeno foriera di discussioni l’assimilazione nel medesimo ambito di protezione offerto dall’art. 10 C.c. dell’immagine di una persona e l’immagine di beni sulle quali una persona giuridica (!) eserciti un diritto personale o reale di godimento. Sarà certamente interessante valutare l’evoluzione della giurisprudenza sul punto.

Dottor Marco Reguzzoni


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