Articoli anno 2011
Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011 Lecito offendere se provocati 5, 9 2011 Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011 Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011 Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011 Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011 Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011 Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011 Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011 Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011 Software: limiti di protezione 14, 7 2011 Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Design e tutela penale 30, 6 2011 Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011 Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011 Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011 Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011 Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011 Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011 Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011 Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011 Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011 Rumori molesti 22, 2 2011 Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011 Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011 Diritto di immagine 27, 1 2011 Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011 Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011 Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011 Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011 Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011 Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011 Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Diritto di immagine
Prove tecniche di tutela dell’immagine dei beni materiali
Con sentenza dell’11 Agosto 2009 n. 18218, la Corte di Cassazione Sez. I Civile ha introdotto l’originale principio per il quale la tutela civilistica del nome e dell’immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 C.c., è invocabile anche dalle persone giuridiche in relazione all’indebita utilizzazione della denominazione ed immagine di un bene.
Il caso.
Una società operante nel settore della carta riproduceva l’immagine della barca a vela “Riviera di Rimini” all’interno di un calendario pubblicitario illustrato. Tale calendario veniva realizzato in un numero limitato di copie ed era destinato non già ad un’ampia commercializzazione verso il pubblico, bensì ad essere distribuito gratuitamente tra gli operatori del settore. L’immagine raffigurava l’imbarcazione con il suo equipaggio durante lo svolgimento di una regata; in calce alla fotografia viene riprodotta la denominazione della barca, mentre sulle vele tramite un fotomontaggio, veniva apposto il marchio della società utilizzatrice. I titolari dei diritti di godimento ed utilizzazione economica dell’imbarcazione (e segnatamente la società armatrice dell’imbarcazione e la Srl a cui erano stati ceduti i diritti patrimoniali di sfruttamento in ambito sportivo e commerciale) convenivano in giudizio la società suddetta per il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’impiego pubblicitario non consentito dell’immagine e della denominazione della barca a vela. In primo e secondo grado l’azione non veniva accolta considerando i giudici l’immagine fotografica delle cose non proteggibile ai sensi degli artt. 10 C.c. e 96 L.d.a. e ritenendola non meritevole di tutela quale semplice fotografia mancando i requisiti di originalità e creatività prefissati dagli artt. 2 e 87 e ss. l. d.a.. La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso delle parti attrici, è venuta a modificare tale siffatta posizione.
In via preliminare la Corte di Cassazione ha ribadito il pacifico assunto per il quale i diritti della personalità possono essere titolari tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche e gli altri enti organizzati. Ferma tale premessa ha ritenuto che la società armatrice (e le sue aventi causa) possono legittimamente vantare un diritto di personalità fondato sugli artt. 6, 7 e 10 c.c. avente ad oggetto la denominazione e l’immagine dell’imbarcazione. Tale situazione soggettiva – proseguono i giudici della Corte Suprema - comprende la facoltà di sfruttare in esclusiva tramite contratti di sponsorizzazione e merchandising il valore pubblicitario dell’imbarcazione. La conclusione è che la riproduzione pubblicitaria non consentita del nome e dell’immagine dell’imbarcazione costituisce certamente fatto illecito ex art. 2043 C.c. e pertanto l’autore della violazione è obbligato al risarcimento dei danni consistenti nell’annacquamento del capitale d’uso dell’immagine nonché nella mancata corresponsione delle royalties comunemente percepibili sul mercato.
La sentenza appare realmente innovativa in quanto apre notevoli scenari ai fini del riconoscimento di un vero e proprio “right of publicity” dei beni immateriali. D’altra parte però risulta quantomeno foriera di discussioni l’assimilazione nel medesimo ambito di protezione offerto dall’art. 10 C.c. dell’immagine di una persona e l’immagine di beni sulle quali una persona giuridica (!) eserciti un diritto personale o reale di godimento. Sarà certamente interessante valutare l’evoluzione della giurisprudenza sul punto.
Dottor Marco Reguzzoni
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