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Ubriachi in bici ? E' reato



Configura reato anche la guida di una bicicletta, se si è in stato di ebbrezza


La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21/05/2014, aveva confermato la pronuncia emessa in data 28/06/2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che aveva condannato un utente della strada per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (bicicletta), benche' fosse in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,9 g/l.

Il condannato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in quanto la fattispecie prevista dall'articolo 186 C.d.S. non puo' essere applicata nel caso in cui non si guidi un veicolo a motore

La Suprema Corte, con sentenza della Sez. IV, 28/04/2015 14/04/2015, n. 17684 conferma la condanna dell’utente stradale ricordando quanto autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite della stessa Corte nel 2002, quando si e' precisato che se e' vero che talvolta l'ordinamento giuridico prevede sanzione accessorie (quali ad esempio la sospensione della patente di guida) anche con scopi cautelari, per impedire la reiterazione del fatto illecito, tuttavia è evidente che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall'articolo 186 C.d.S. fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente.
In questi casi, l'agente che accerta la violazione non potrà avvalersi del sussidio del ritiro della patente, in quanto il semplice ritiro della patente non ostacolerebbe la prosecuzione della circolazione – in stato di ubriachezza – su un mezzo – come la bicicletta – che di patente non necessita.
Da cià la Suprema Corte ha dedotto la rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta - indipendentemente dall'applicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie quali – appunto – il ritiro della patente. (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039, in motivazione; Sez. 4, n. 2021 del 09/07/1997, Crasnich, Rv. 209287).

Ha così, dunque, ribadito che il reato di guida in stato di ebbrezza puo' essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneita' del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarita' e di sicurezza della circolazione stradale (Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Pastore, Rv. 262038; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081).

Avvocato Enrico Candiani


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