Articoli anno 2015
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Furto agevolato da ponteggi: chi risponde ?
Per i furti agevolati dalla presenza di ponteggi risponde sia l'impresa che il condominio.
Un classico caso che interessa molti soggetti è rappresentato dal furto commesso in appartamenti, e favorito dalla presenza di ponteggi in occasione di lavori condominiali. Recentemente, in merito, si è pronunciata la Corte di Cassazione civile, sezione terza, con sentenza n. 26900 del 19 Dicembre 2014. Secondo la Suprema Corte, l'impresa che, eseguendo lavori di ristrutturazione di uno stabile, utilizza ponteggi sprovvisti di idonei sistemi di protezione e antifurto, è chiamata a rispondere nel caso in cui malfattori penetrino negli appartamenti adiacenti sfruttando proprio tale ponteggio. Aggiunge altresì, alla responsabilità dell'impresa, la corresponsabilità del condominio per il danno cagionato. Qualora l'impresa detentrice dei ponteggi abbia effettivamente omesso di dotare gli stessi di sistemi anti intrusione (quali ad esempio illuminazione notturna e sistemi antifurto) e tale omissione sia stata idonea ad agevolare i ladri, “la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio per cui la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio”. La responsabilità in questione nasce - più che dalla presenza del ponteggio - dalla mancata adozione di accorgimenti idonei ad evitare la situazione di pericolo. Parimenti è responsabile il condominio, ai sensi del disposto dell'art. 2051 cod. civ. (responsabilità per custodia), nella misura in cui emerga che l'amministratore abbia omesso di vigilare circa l'adozione - da parte dell'impresa affidataria dei lavori - degli accorgimenti necessari al fine di evitare il danno. La Corte precisa altresì che la presenza di eventuali clausole di esonero da responsabilità sono valide internamente tra condominio e appaltatore, ma non possono essere opposte ai condomini danneggiati, i quali mantengono pertanto azione sia verso l'impresa che verso il condominio.
Avvocato Enrico Candiani
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