Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Danno da intervento medico
Il paziente non informato deve essere risarcito se dimostra che non avrebbe eseguito intervento, pur se trattasi di intervento necessario e ben riuscito
Senza consenso informato del paziente trova accoglimento il risarcimento del danno, anche quando l'intervento è stato eseguito a regola d’arte. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2847/2010 in base alla quale nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sui rischi e sulle caratteristiche di un determinato intervento, l'eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente, per danni consistiti nel peggioramento delle sue condizioni di salute, deve ritenersi accoglibile.
Anche qualora l’intervento terapeutico/chirurgico sia stato necessario e sia stato correttamente eseguito, sussiste il diritto del paziente al risarcimento nel caso in cui non vi sia stato consenso informato ed il paziente dimostri che, messo al corrente dei rischi collegati, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento. La risarcibilità riguarda il danno non patrimoniale costituito dalle sofferenze determinate dalle conseguenze dell’intervento non prospettate dal medico, sempre che queste superino il livello minimo di tollerabilità.
Ai fini del risarcimento, è necessario - precisano gli ermellini - che il paziente dimostri che, se fosse stato informato sui rischi dell’operazione, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'operazione stessa. Stabilisce la sentenza richiamata, in proposito, che per addossare al medico le conseguenze negative dell'intervento (necessario e correttamente eseguito) occorre dimostrare che il paziente non vi si sarebbe sottoposto se fosse stato adeguatamente informato, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso dì causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la salute). Avvocato Enrico Candiani in collaborazione con la dott.ssa Nicoletta Stagni
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