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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Marchio di forma



Il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico non può essere registrato come marchio comunitario


Con la sentenza del 14 settembre 2010 nella causa C- 48/09, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che ai sensi del regolamento del marchio comunitario possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono riprodotti graficamente, quali le parole, i disegni e anche la forma del prodotto a condizione però che non si tratti di segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Il caso.

Il 1° aprile 1996 la Lego, società danese che produce giocattoli, presentava all’UAMI (l’ufficio per l’armonizzazione per il mercato interno) una domanda di registrazione come marchio comunitario di un mattoncino giocattolo da costruzione rosso. All’iniziale registrazione del marchio seguì la dichiarazione di nullità su istanza della Mega Brands in quanto le specifiche caratteristiche del mattoncino Lego erano state adottate per assolvere ad una funzione pratica e non a fini di identificazione. A seguito della conferma dell’annullamento del marchio da parte della Commissione di Ricorso dell’UAMI, la Lego proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea ai fini dell’annullamento della sopra detta decisione.
A fronte della sentenza del 12 novembre 2008 con la quale il Tribunale respingeva il ricorso ribadendo che il diritto comunitario osta alla registrazione di forme tese nelle loro caratteristiche essenziali al conseguimento di un risultato tecnico, veniva proposta impugnazione avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
In merito la Corte ha affermato innanzitutto che il divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico persegue principalmente la finalità di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali del prodotto. Secondo il diritto dell’Unione, infatti, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter esser liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici. A fronte delle eccezioni della Lego, la Corte ha dichiarato inoltre che circoscrivendo il divieto di registrazione ai segni costituiti dalla forma del prodotto “necessaria” per ottenere un risultato tecnico il legislatore ha tenuto debitamente conto della circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di forma di un prodotto per il solo motivo che esso presenta caratteristiche funzionali. La Corte ha poi precisato che è ininfluente ai fini della registrazione del marchio di forma il fatto che la forma in causa non sia l’unica che consente di conseguire il risultato tecnico cui è preordinata. Quel che unicamente rileva è che la soluzione tecnica incorporata nella forma non debba essere di prerogativa esclusiva di colui che registra il marchio.
Alla luce di tutte le sovra esposte motivazioni la Corte ha respinto il ricorso della Lego, a latere rilevando che la situazione di un’impresa, come appunto la Lego, che ha sviluppato una soluzione tecnica nei confronti dei concorrenti che immettono sul mercato copie servili della forma di prodotto tutt’al più potrà essere vagliata alla luce delle norme previste in materia di concorrenza sleale.




Dott. Marco Reguzzoni
con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani

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