Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
|
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010 .
Condominio: maggioranze e ^nullità^
La delibera condominiale assunta con maggioranza insufficiente è annullabile e non nulla.
La delibera dell'assemblea condominiale che disponga il rifacimento dei muri perimetrali, assunta con una maggioranza insufficiente, non è nulla ma solo annullabile. La differenza non è di poco conto perché le delibere nulle sono impugnabili in qualsiasi tempo, mentre quelle annullabili vanno impugnate in Tribunale entro 30 giorni. Inoltre, il condomino impugnante non può, se non previa impugnazione, opporsi al decreto ingiuntivo che lo condanna a versare la sua quota di spese relative alla delibera viziata.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24658 del 23 novembre 2009, che ha respinto il ricorso di un condomino che si rifiutava di pagare la propria quota dovuta per le opere di rivestimento dei muri perimetrali dell'edificio condominiale.
Ecco il cuore della decisione: debbono qualificarsi nulle: a) le delibere dell'assemblea prive degli elementi essenziali (esempio: non assunte in sede assembleare), b) le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), c) le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea (esempio, avente ad oggetto questioni estranee al condominio), d) le delibere che incidono sui diritti inviolabili (esempio: libertà delle persone) o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini (le singole unità).
Debbono invece qualificarsi annullabili le delibere assunte che contengano vizi relativi a) alla regolare costituzione dell'assemblea, b) quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge o dal regolamento condominiale, c) quelle affette da vizi formali, oppure in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti il procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, d) quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, e) quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Ne consegue che sono di fatto da impugnare nei trenta giorni – a pena di sanatoria dei vizi – quasi tutte le delibere assembleari che abbiano violato qualche norma 'nel merito'.
Avvocato Enrico Candiani
|