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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Condominio: maggioranze e ^nullità^



La delibera condominiale assunta con maggioranza insufficiente è annullabile e non nulla.


La delibera dell'assemblea condominiale che disponga il rifacimento dei muri perimetrali, assunta con una maggioranza insufficiente, non è nulla ma solo annullabile. La differenza non è di poco conto perché le delibere nulle sono impugnabili in qualsiasi tempo, mentre quelle annullabili vanno impugnate in Tribunale entro 30 giorni.
Inoltre, il condomino impugnante non può, se non previa impugnazione, opporsi al decreto ingiuntivo che lo condanna a versare la sua quota di spese relative alla delibera viziata.

E' quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24658 del 23 novembre 2009, che ha respinto il ricorso di un condomino che si rifiutava di pagare la propria quota dovuta per le opere di rivestimento dei muri perimetrali dell'edificio condominiale.

Ecco il cuore della decisione: debbono qualificarsi nulle:
a) le delibere dell'assemblea prive degli elementi essenziali (esempio: non assunte in sede assembleare),
b) le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume),
c) le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea (esempio, avente ad oggetto questioni estranee al condominio),
d) le delibere che incidono sui diritti inviolabili (esempio: libertà delle persone) o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini (le singole unità).

Debbono invece qualificarsi annullabili le delibere assunte che contengano vizi relativi
a) alla regolare costituzione dell'assemblea,
b) quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge o dal regolamento condominiale,
c) quelle affette da vizi formali, oppure in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti il procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea,
d) quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione,
e) quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.

Ne consegue che sono di fatto da impugnare nei trenta giorni – a pena di sanatoria dei vizi – quasi tutte le delibere assembleari che abbiano violato qualche norma 'nel merito'.


Avvocato Enrico Candiani


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