Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Caduta di cliente: no a responsabilità
Non risponde dei danni accaduti a cliente il gestore di attività se la caduta – avvenuta in condominio – è dovuta a condotta poco prudente del cliente stesso
Il professionista non risponde (o risponde solo in parte) dei danni occorsi ad un cliente che cade nel condominio dove ha sede lo studio, se l'infortunio non è dipeso da scarsa illuminazione e pavimento sconnesso, ma da disattenzione dell'infortunato. Il principio è ovviamente estensibile ad ogni genere di attività imprenditoriale oltre che professionale. Il tutto è stato stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25772 del 9 dicembre 2009, che ha accolto il ricorso di un medico in precedenza condannato dalla Corte d'Appello di competenza a risarcire una cliente scivolata sul vialetto d'ingresso al proprio studio, ritenuto scarsamente illuminato e con la pavimentazione sconnessa. In particolare, la sentenza si sofferma sulla pericolosità della cosa inerte, che deve esser valutata 'in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante'. Ha così precisato che nel valutare la responsabilità per custodia delle cose inerti, non ci si deve limitare alla verifica della presenza di sconnessioni nella pavimentazione o della scarsa illuminazione, ma ci si deve anche porre il quesito se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse realmente un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, valutando cioè se non fosse stato possibile prevedere e superare l'ostacolo adottando normali cautele da parte del danneggiato. La mancata adozione delle cautele da parte del danneggiato comporta, quanto meno, il concorso alla produzione dell'evento ex at. 1227 c.c. a titolo di colpa. Sempre più si va perciò affermando in giurisprudenza il principio per cui alla responsabilità, definita 'oggettiva', da custodia di cose inerti, si affianca un criterio di moderazione rappresentato dall'obbligo per l'utente di comportarsi secondo diligenza.
Avvocato Enrico Candiani
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