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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Caduta di cliente: no a responsabilità



Non risponde dei danni accaduti a cliente il gestore di attività se la caduta – avvenuta in condominio – è dovuta a condotta poco prudente del cliente stesso


Il professionista non risponde (o risponde solo in parte) dei danni occorsi ad un cliente che cade nel condominio dove ha sede lo studio, se l'infortunio non è dipeso da scarsa illuminazione e pavimento sconnesso, ma da disattenzione dell'infortunato.
Il principio è ovviamente estensibile ad ogni genere di attività imprenditoriale oltre che professionale.
Il tutto è stato stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25772 del 9 dicembre 2009, che ha accolto il ricorso di un medico in precedenza condannato dalla Corte d'Appello di competenza a risarcire una cliente scivolata sul vialetto d'ingresso al proprio studio, ritenuto scarsamente illuminato e con la pavimentazione sconnessa.
In particolare, la sentenza si sofferma sulla pericolosità della cosa inerte, che deve esser valutata 'in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante'. Ha così precisato che nel valutare la responsabilità per custodia delle cose inerti, non ci si deve limitare alla verifica della presenza di sconnessioni nella pavimentazione o della scarsa illuminazione, ma ci si deve anche porre il quesito se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse realmente un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, valutando cioè se non fosse stato possibile prevedere e superare l'ostacolo adottando normali cautele da parte del danneggiato.
La mancata adozione delle cautele da parte del danneggiato comporta, quanto meno, il concorso alla produzione dell'evento ex at. 1227 c.c. a titolo di colpa.
Sempre più si va perciò affermando in giurisprudenza il principio per cui alla responsabilità, definita 'oggettiva', da custodia di cose inerti, si affianca un criterio di moderazione rappresentato dall'obbligo per l'utente di comportarsi secondo diligenza.

Avvocato Enrico Candiani


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