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Articoli anno 2011

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Nomi famosi e conflitto con marchio



Il titolare di un nome famoso può impedire la registrazione di un marchio che riporti il proprio nome


Con la sentenza nella causa C-239/09 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha chiarito la portata del right of publicity rispetto al diritto dei marchi europei, con particolare riferimento alle situazioni in cui la registrazione di un marchio comunitario risulti in conflitto con una delle massime espressioni di tale diritto, ovvero il diritto all’uso esclusivo del proprio nome a scopi commerciali. La Corte ha concluso nel senso che il titolare del nome che abbia acquisito rinomanza anche in un solo e preciso settore commerciale ha diritto a proibirne la registrazione e l’uso come marchio di impresa se non abbia dato il suo preventivo consenso.
Il caso.
L’azienda di abbigliamento giapponese Edwin, cessionaria di tutti i marchi FIORUCCI dalla società italiana Fiorucci Spa fondata dall’omonimo stilista, registrava nel 1999 il marchio comunitario “Elio Fiorucci” per le classi di prodotti 3,18 e 25 (tra gli altri profumeria, abbigliamento, pelletteria). Nel 2003, Elio Fiorucci presentava una domanda di decadenza e una domanda di registrazione di nullità del marchio presso l’UAMI allegando che il suo nome godeva di una protezione speciale stante il rinvio del regolamento sui marchi comunitari (art. 52) all’art.8 del Codice della Proprietà Industriale italiano (per il quale se notori, i nomi di persona possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi). Mancando il consenso del titolare del nome, l’Uami accoglieva in prima istanza il ricorso salvo ritornare sui suoi passi in sede d’appello ove veniva annullata la decisione sulla scorta della considerazione che l’art.8 del CPI non poteva venire in applicazione in quanto lo scopo della norma è quello di impedire ai terzi di sfruttare a fini commerciali il nome di una persona diventata famosa in un settore non commerciale e Fiorucci aveva acquistato la propria fama solo ed esclusivamente nel contesto di un’attività commerciale. A seguito del ricorso dello stilista, il Tribunale di Primo Grado della CE annullava la decisione della Commissione di ricorso dell’UAMI affermando che la stessa aveva erroneamente interpretato la legge nazionale. Seguì a questo punto l’ulteriore ricorso questa volta della Edwin.
La Corte di Giustizia Europea, respingendo l’appello e ribadendo la tesi per cui il titolare del nome ha il diritto di impedirne la registrazione come marchio comunitario in mancanza del proprio consenso, ha precisato che la formulazione e la struttura di cui all’articolo 52(2) del regolamento dei marchi europei non consente che il diritto al nome possa essere limitato al solo aspetto della personalità degli individui in quanto gli aspetti economici di altri diritti similari (il diritto all’immagine per esempio) trovano tutela sia nelle leggi nazionali che nel diritto dell’Unione europea e pertanto non v’è ragione di non garantire la stessa protezione al diritto allo sfruttamento commerciale del proprio nome. La Corte di Giustizia ha quindi confermato la decisione del Tribunale di Primo Grado, altresì precisando che il titolare di un nome celebre conserva sempre il diritto di impedire l’uso di quel nome come marchio, al di là del settore in cui abbia acquisito notorietà e anche se il nome sia già stato registrato o utilizzato come marchio.
Questa decisione può essere considerata come il primo ed ufficiale riconoscimento in ambito comunitario del right of publicity ovvero del diritto di matrice americana di sfruttare commercialmente la propria identità, diritto che merita protezione parallelamente al diritto dei marchi e in caso di conflitto addirittura in via prioritaria purchè il titolare goda di fama almeno in un settore commerciale. In estrema sintesi: solo si è famosi, si possono accampare pretese nel nome del right of publicity!

Dott. Marco Reguzzoni


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