Articoli anno 2011
Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011 Lecito offendere se provocati 5, 9 2011 Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011 Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011 Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011 Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011 Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011 Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011 Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011 Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011 Software: limiti di protezione 14, 7 2011 Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Design e tutela penale 30, 6 2011 Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011 Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011 Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011 Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011 Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011 Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011 Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011 Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011 Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011 Rumori molesti 22, 2 2011 Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011 Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011 Diritto di immagine 27, 1 2011 Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011 Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011 Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011 Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011 Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011 Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011 Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Il ^Tarocco^ è sempre illecito
Le modalità di vendita dell’oggetto “taroccato” non escludono la rilevanza penale della condotta
Con la sentenza del 9 Agosto 2011 n. 31676 la Corte di Cassazione Sez. Seconda penale ha stabilito che il reato di contraffazione è integrabile al di là di come si siano svolte le concrete modalità di vendita dell’oggetto contraffatto, ragion per cui l’apparente falsità dell’oggetto al momento dell’acquisto non vale di per sé ad escludere la rilevanza penale del “taroccamento”. Con tale statuizione la Corte di Cassazione ha dunque ribaltato la decisione del Gip di Firenze che in ordine al reato di commercio dei prodotti con segni falsi aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un rivenditore di Rolex contraffatti, mancando nella fattispecie l’idoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma penale (art. 474 C.P.) - ovvero la fede pubblica – in quanto le caratteristiche del prezzo, la confezione dell’oggetto e le modalità di vendita all’interno di un mercato rionale non erano tali da poter ingannare il pubblico circa la provenienza della merce dalla prestigiosa società svizzera. Accogliendo il primo motivo di ricorso avanzato dal Procuratore Generale di Firenze, la Corte ha invece precisato che l’apprezzamento dell’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione non può limitarsi al solo momento dell’acquisto, ma deve confrontarsi anche in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti in quanto, per poter escludere l’efficienza causale necessaria alla produzione dell’evento dannoso, la grossolana contraffazione dei segni distintivi detenuti per la vendita deve essere giudicata sulla base di una valutazione complessiva riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. La Corte ha quindi concluso per l’annullamento della sentenza e il rinvio al Tribunale non avendo il Gip motivato in ordine all’assoluta inidoneità della contraffazione dei marchi apposti sulla merce a trarre in inganno il pubblico, essendo irrilevante che della contraffazione si siano subito resi conto i verbalizzanti dotati di particolare esperienza per l’attività svolta nel settore delle contraffazioni. La pronuncia della Corte è certamente da accogliere con favore, ponendosi nell’ottica di riconoscere e dare tutela effettiva al valore del marchio rispetto cui ogni anno non vengono lesinati investimenti da parte di aziende anche e soprattutto di livello mondiale. L’unica ma fondamentale riserva è se tale orientamento restrittivo della Corte di Legittimità potrà trovare una concreta corrispondenza nell’azione giudiziaria tesa a reprimere la condotta criminosa di chi non si limita a vendere sulle bancarelle qualche esemplare di merce contraffatta ma della stessa è fabbricante e commerciante con un’azione a tale ampio spettro da mettere realmente in pericolo l’esistenza e il valore di un brand.
Dott. Marco Reguzzoni
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