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Fotovoltaico, finanziamento e garanzie



Gli impianti fotovoltaici debbono esser considerati beni mobili o beni immobili ai fini delle garanzie richieste dalle banche per finanziarne la realizzazione ?


Una seconda interessante questione giuridica affrontata durante lo svolgimento della prima fase del mio praticantato forense, di stampo prettamente stragiudiziale, riguarda l’analisi delle possibili garanzie costituibili in favore della banca finanziatrice di un progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico.

La società estera Alfa intende procedere alla costruzione di un impianto fotovoltaico sul terreno di proprietà di Tizio. Per finanziare il progetto, si rivolge alla banca Delta, la quale chiede come ovvio delle specifiche garanzie ad Alfa per la concessione del prestito, e si rivolge allo Studio Legale al fine di ottenere un parere pro veritate che affronti le seguenti questioni:

a) Quale tipologia contrattuale, fra Alfa e Tizio, inerente ai diritti sul terreno oggetto della futura realizzazione dell’impianto fotovoltaico, garantirebbe la miglior tutela del credito concesso dalla banca Delta?

b) Sulla base della risposta al primo quesito, quale fra le garanzie costituibili garantirebbe la miglior tutela del credito di Delta?

Riguardo al primo quesito, le possibili soluzioni configurabili, esclusa dalle parti la vendita del terreno, erano essenzialmente due: o l’utilizzo di un semplice contratto di locazione del terreno, o la creazione di un diritto di superficie in favore della società Alfa.

Questa prima semplice considerazione permette di risolvere il secondo quesito oggetto del parere pro veritate, ed in particolare consente di capire perché la scelta sia virata sulla costituzione di un diritto di superficie.
Il diritto di superficie è regolato dagli artt. 952 e seguenti del codice civile. Esso consiste nel “diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”.

Proprio la separazione fra la proprietà del suolo e quella delle costruzioni che al suolo accedono in ragione dell’insistente diritto di superficie, giustifica la previsione dell’art. 2810 c.c., il quale prevede che sia possibile iscrivere ipoteca sul diritto di superficie stesso, con riferimento dunque ai beni immobili costruiti sul suolo gravato dal diritto di superficie.

Nel contempo, l’art. 46 del Testo Unico Bancario prevede la possibilità, per la banca finanziatrice di un prestito a medio o a lungo termine, di garantirsi mediante un privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’imprese, quali “impianti o opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali”.

La scelta fra l’una o l’altra garanzia costituibile si basa dunque essenzialmente sulla configurazione del bene “impianto fotovoltaico” quale bene mobile o bene immobile: nel primo caso, si potrà costituire il privilegio speciale ex art. 46 T.U.B., nel secondo si potrà invece iscrivere ipoteca ex art. 2810 c.c.

La configurazione degli impianti fotovoltaici quali beni mobili o immobili non è in ogni caso chiara nell’ordinamento italiano. Il dubbio nasce da due diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate: la prima afferma che l’impianto fotovoltaico deve essere accatastato come categoria “D”, e dunque come bene immobile, la seconda invece, riferendosi in particolare al periodo di ammortamento dell’impianto fotovoltaico, lo considera un bene mobile tout court.

Stante questa situazione di dubbio, risulta difficile stabilire su queste basi quale sia la garanzia migliore costituibile. Nel caso di specie, il parere pro veritate consigliava alla richiedente banca Delta l’iscrizione dell’ipoteca ex art. 2810 c.c., basandosi essenzialmente sulla circostanza che l’applicazione della legge bancaria italiana mediante la costituzione del privilegio speciale ex art. 46 T.U.B., in ragione della circostanza dello status di “straniera” della società finanziata, sarebbe risultata quantomeno difficoltosa.

Dr. Marco Galli


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