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Amministratore e dipendente ? per l'Inps si può !
Pubblicati i criteri per poter inquadrare un amministratore o un socio di società quale lavoratore subordinato.
Spesso ci viene posta la domanda: ma un amministratore o un socio possono essere anche dipendenti della società ?
La risposta ha importanti implicazioni sul piano previdenziale.
Utilissima quindi la presa di posizione dell’INPS di cui alla comunicazione 3359 del 2019 con cui ha fissato i criteri di compatibilità fra il ruolo di amministratore di società di capitali e quello di dipendente.
Sul piano strettamente civilistico, la Corte di Cassazione si era già pronunciata nel senso di ritenere l'appartenenza all'organo amministrativo delle società compatibile col ruolo di dipendente 'quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente'.
Ciò vale sia per i singoli amministratori che anche per il Presidente del Consiglio di amministrazione, se ed in quanto si possa dire che spetta all'intero organo collegiale (il c.d.a.) il vero potere direttivo.
E' invece incompatibile la carica di dipendente con quella di amministratore unico, mentre va valutato caso per caso il ruolo dell' amministratore delegato, in base alla portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale soggetto.
La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, esclusa nel caso in cui la società sia composta da un unico socio, posta l'evidente concentrazione del potere decisorio sostanziale in capo ad una sola persona.
Perchè un amministratore possa esser dipendente devono esser presenti i caratteri tipici della subordinazione, ossia, essenzialmente:
- l'assoggettamento al potere direttivo di un altro soggetto, anche di tipo collegiale (il c.d.a, appunto)
- la presenza di retribuzione fissa e periodica;
- l’osservanza di un orario fisso predeterminato per lo svolgimento delle attività;
- l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore-amministratore;
- l’assenza di rischio d'impresa in capo al lavoratore-amministratore;
- la distinzione tra compensi corrisposti a titolo di retribuzione e quelli tipici della partecipazione sociale (utili, benefits legati al risultato);
Occorrerà dunque:
- che il potere decisorio spetti all’organo collegiale di amministrazione della società, o nel suo complesso o attraverso un diverso organo sociale;
- che sussista un evidente vincolo di subordinazione, ossia che - benchè ricopra la carica di amministratore - il medesimo sia assoggettato all’effettivo potere di supremazia di un altro soggetto, singolo o collegiale;
- che il potere di controllo esercitato sull'amministratore-dipendente consista nel potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza;
- che l'amministratore-dipendente svolga effettivamente mansioni ulteriori ed estranee al ruolo di amministratore della società;
In presenza di tutti questi indici, si potrà inquadrare un amministratore sociale quale dipendente.
Avvocato Enrico Candiani
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