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Dpcm covid 19: sono illegittimi !



Iniziano a susseguirsi pronunce di giudici penali che dichiarano illegittimi i DPCM emergenziali di Conte



Gli ormai celebri “dpcm”, ovvero i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, vero mantra dell’epoca del governo Conte Bis, sono illegittimi. Dopo la prima decisione del Gip di Milano del dicembre 2020 (Gip dr. Crepaldi) arriva ora la conferma del Gip di Reggio Emilia.
Il Pubblico Ministero aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna ai danni di una donna che, fermata da una pattuglia di carabinieri a Correggio, in provincia di Reggio Emilia nel marzo 2020 (in pieno lockdown), aveva dichiarato di essersi dovuta recare in ospedale per effettuare delle analisi con il compagno. I carabinieri avevano in seguito accertato che tale dichiarazione non corrispondeva al vero, e ne era seguita la denuncia e la richiesta di condanna da parte del PM.
Il Giudice ha respinto la richiesta del PM sostenendo che il dpcm, in quanto atto amministrativo, non può limitare la libertà personale di movimento, e che un obbligo generalizzato di rimanere nella propria abitazione è contrario alla Costituzione
Per il giudice, il fatto non costituisce reato, tenuto conto che un dpcm “non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria”.
Un simile obbligo di permanenza domiciliare costituirebbe infatti una sanzione di tipo penale che, come tale, può essere decisa solo da un magistrato e per singole persone, limitatamente ad alcuni tipi di reati, e, infine, soltanto all’esito di un processo.
Secondo il giudice, quindi, “un decreto del presidente del Consiglio è un semplice atto regolamentare, privo della forza normativa per costringere qualcuno a restare in casa”. Ha poi precisato che eventuali limiti alla libertà di circolazione possono riguardare una forma di controllo per l’accesso a determinati luoghi, come ad esempio il divieto di accedere ad alcune zone circoscritte che risultino infette o pericolose, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare.
Il Gip di Reggio ha poi aggiunto che neppure un provvedimento di legge potrebbe imporre ad alcuno di restare a casa, posto che la Costituzione prevede tale possibilità ma assoggettandola a riserva di legge e, congiuntamente, di giurisdizione, ossia l’applicazione di simili divieti deve avvenire ad opera di un Giudice e non ad opera del Governo.
Si pensi, infatti, che misure ben più lievi, come l’obbligo di presentarsi al commissariato per gli ultras sottoposti a DASPO, o il prelievo di sangue per i sospetti ubriachi al volante richiedono il controllo del giudice. A maggior ragione dovrebbe essere per l’obbligo di non uscire di casa.
Pertanto, ha concluso dichiarando non punibile la ‘violazione’ dei dpcm.

Avvocato Enrico Candiani




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