Elenco articoli dello studio legale avvocato Enrico Candiani anno 2014
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Fisco: no presunzione prelievi = ricavi



Non possono costituire presunzione sulla quale fondare gli accertamenti sul reddito da lavoro autonomo i prelevamenti effettuati dai propri conti correnti, in assenza della loro annotazione nelle scritture contabili o in mancanza dell’indicazione dei beneficiari degli importi prelevati.


La Corte Costituzionale, con sentenza n. 228 del 24 settembre 2014, ha stabilito un principio che avrà forti ripercussioni sugli accertamenti e sui contenziosi tributari dei professionisti/lavoratori autonomi.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, così come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), n. 1), della legge n. 311/2004, limitatamente alle parole “o compensi”.
Secondo la normativa esaminata dalla Corte, “i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base dellerettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni”.
Antefatto
Con ordinanza del 10 giugn0 2013, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973.
Avanti la commissione regionale pendevano ricorsi avevrso alcuni avvisi di accertamento a mezzo i quali erano stati accertati maggiori compensi da lavoro autonomo (ai fini IRPEF ed IVA) per il periodo d’imposta 2004. Gli accertamenti si basavano sulla presunzione contenuta nel predetto art. 32.
La commissione tributaria regionale sollevava dubbi di costituzionalità sulla locuzione “o compensi” inserita dalla legge n. 311/2004 (legge Finanziaria per l’anno 2005), che aveva esteso anche ai lavoratori autonomi la presunzione - in precedenza valida solo per gli imprenditori - in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente costituiscono compensi da assoggettare a tassazione se:
- non sono annotate nelle scritture contabili;
- non vengono individuati i loro beneficiari.
Secondo la predetta Commissione Tributaria, l’eventuale applicazione ai periodi in corso o retroattiva di tale modifica normativa risultava in contrasto con:
- l’art. 24 Cost. (diritto di difesa), posto che il contribuente si troverebbe nella scomoda condizione di assolvere ad un onere probatorio pressochè impossibile;
- all’art. 3, comma 2, legge n. 212/2000 (principio di tutela e affidamento del contribuente);
- l’art. 111 Cost., in quanto con la legge n. 311/2004 sarebbero stati introdotti effetti “a sorpresa” a vantaggio dell’Agenzia delle Entrate e a danno del contribuente, in violazione del principio di parità delle parti;
- art.53 Cost (principio della capacità contributiva), in quanto - diversamente da quanto normalmente avviene er l'imprenditore, non vi è corrispondenza automatica fra prelevementi e investimenti nell'attività professionale: il prelievo di denaro dal proprio conto corrente rappresenta un “fatto oggettivamente estraneo all’attività di produzione del reddito professionale”.
La decisione della Corte
Con la sentenza citata, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la censura, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alle parole “o compensi”.
Secondo la Corte, fra le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo esistono delle specificità e differenze che fanno ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione dichiarata incostituzionale.
Come già aveva rilevato la COrte di Cassazione con sentenza n. 225/2005, mentre è normale nell'aqttività di impresa - anche in base a principi contabili - che la correlazione costi/ricavi dell'imprenditore richieda continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi (e dunque a prelievi non giustificati si debbano far corrispondere ricavi non dichiarati), lo stesso principio non può operare in danno del lavoratore autonomo.
L’attività propria dei lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell’apporto di lavoro personale, con struttura organizzativa in genere marginale.

La Corte Costituzionale rileva poi che la irragionevolezza della presunzione di cui al citato art. 32, comma 1, n. 2) D.P.R. n. 60071972, trova ulteriore conforto nel fatto che gli eventuali prelevamenti eseguiti dal lavoratore autonomo si inseriscono in un sistema di contabilità semplificata (di cui generalmente si avvale il lavoratore autonomo).

Pertanto la presunzione inserita dalla legge n. 311/2004 risultalesiva del principio di ragionevolezza nonché di quello della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelevamenti ingiustificati dai conti correnti effettuati dai lavoratori autonomi siano destinati o ad investimenti nell’ambito della propria sfera professionale o in quella personale.

Avvocato Enrico Candiani


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