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Articoli anno 2011

Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011
Lecito offendere se provocati 5, 9 2011
Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011
Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011
Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011
Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011
Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011
Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011
Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011
Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011
Software: limiti di protezione 14, 7 2011
Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011
Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011
Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011
Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011
Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011
Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011
Rumori molesti 22, 2 2011
Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011
Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011
Diritto di immagine 27, 1 2011
Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011
Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011
Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011
Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011
Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011
Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011
Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Via i contenuti pirata dai siti



La AGCOM ha emanato un provvedimento che tutela maggiormente i titolari dei diritti di autore dalle violazioni e dalla pirateria su internet


Con delibera n. 398/11 del 6 luglio 2011, l’AGCOM (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha approvato lo schema di regolamento in materia di tutela di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il progetto normativo, che sarà applicabile 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha scatenato feroci polemiche in larga parte dell’opinione pubblica tanto da venir essere additato - in particolare della comunità dei bloggers - come un provvedimento inequivocabilmente liberticida essendo in contrasto con alcuni dei più elementari diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale Italiana, fra cui la stessa libertà di pensiero. Dall’altra parte della barricata ovvero di coloro – quali le case editoriali e cinematografiche - che producono contenuti tutelati dal diritto d’autore, si plaude invece ad un’iniziativa tesa a dare reali garanzie contro fenomeni come la pirateria e il download illegale. La verità – come spesso accade - sta probabilmente nel mezzo.

Il regolamento è costituito di due parti. La prima raccoglie le definizioni dei concetti rilevanti in materia (in particolare quelle di: servizio di media audio visivo, contenuto, uploader) e le misure proposte per favorire l’offerta legale di contenuti e l’accesso ai contenuti da parte degli utenti.
La seconda contiene invece le norme che più hanno fatto discutere ovvero le misure poste a tutela del diritto d’autore che prevedono l’intervento dell’AGCOM per il caso di diffusione online di contenuti in violazione del copyright.
Nel dettaglio, la procedura stabilisce in primo luogo che, ove un soggetto legittimato ritenga che uno specifico contenuto violi il diritto d’autore o di copyright di cui è titolare, può inviare una richiesta di rimozione al gestore del sito su cui lo stesso è disponibile (c.d. procedura “notice and take down”). Trascorsi quattro giorni senza che il contenuto sia stato rimosso, il soggetto segnalante può trasmettere la relativa richiesta all’Autorità che, ove ravvisi la fondatezza della segnalazione, sulla base di una prima ricognizione dei fatti notifica l’avvio del procedimento al gestore del sito. Segue, dopo una breve fase istruttoria, l’emanazione da parte dell’AGCOM del provvedimento di rimozione del contenuto o anche di ripristino dello stesso.
In qualsiasi momento della procedura può intervenire l’uploader del contenuto (e presunto trasgressore) il quale può far valere le proprie ragioni in opposizione alla rimozione del contenuto. Va sottolineato inoltre che la procedura dell’AGCOM è in ogni caso sostitutiva e non alternativa a quella giudiziaria e non concerne i siti web aventi scopo scientifico e didattico e le riproduzioni parziali di contenuti che non danneggiano il loro sfruttamento commerciale.

Come si vede gli apocalittici scenari, prospettati da più d’uno, di “fine di libertà nella rete” sono perlomeno esagerati. La ratio sottesa al regolamento, infatti, non è quella di colpire indiscriminatamente gli utenti internet (uploaders) che caricano contenuti sul proprio sito, blog o profilo social network, quanto piuttosto di mettere a disposizione un’arma agile ed effettiva per combattere i siti, server e snodi e quant’altro serva ad informare, segnalare o trasmettere in streaming contenuti pirata, il tutto nel nome della sacrosanta battaglia a tutela del diritto d’autore.
Attesa la legittimità del provvedimento, dubbi permangono invece sulla sua reale portata applicativa: l’AGCOM sarà capace di gestire il flusso, potenzialmente enorme, di segnalazioni contro violazioni di copyright online? Solo la concreta applicazione del regolamento potrà darci una risposta definitiva.


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