Articoli anno 2016
Zorro è protetto dal diritto d'autore fino al 2028 10, 1 2017 Assegno a fini di garanzia 17, 11 2016 Violazione posta fra coniugi 17, 11 2016 Buche stradali e pedoni 14, 9 2016 Bancarotta per distrazione 12, 9 2016 Il minore deve essere collocato presso il genitore meno ^litigioso^ 16, 3 2016 Danno da prodotto difettoso 4, 3 2016 Casalinga e danno ad eredi 4, 3 2016 Irap e professionisti 12, 2 2016 Figli: quando cessa il mantenimento ? 11, 2 2016 Penale: uso di videoriprese 11, 2 2016 Assegno divorzile: no se coniuge può lavorare 7, 2 2016 Massaggi: reato se non abilitati 13, 1 2016
|
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010 .
Irap e professionisti
Non è dovuta l’irap dal professionista la cui struttura organizzativa sia del tutto marginale rispetto alla propria attività.
Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 15 gennaio 2016, n. 573
Con la sopra menzionata decisione, la Corte è tornata in argomento per valutare i limiti dimensionali dell’organizzazione del professionista che escluda l’applicabilità del Tributo.
Ha così stabilito che è soggetto passivo Irap chi si avvalga, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico, siano idonei a creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale del professionista.
Al professionista si possono dunque concedere quegli strumenti indispensabili alla propria conoscenza, sicchè può essere escluso il presupposto di imposta quando il profitto si fondi esclusivamente nella auto-organizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento.
Nel caso in esame è stato escluso il requisito della “autonoma organizzazione” sulla base dei dati acquisiti al processo, secondo i quali i costi sostenuti per collaborazioni di terzi avevano carattere sporadico e per importi esigui.
Anche il costo sostenuto ,per una sola annualità, per il personale dipendente, è stato ritenuto inidoneo a rappresentare ‘organizzazione’ imponibile in considerazione del modesto importo della spesa (1.728,00 euro).
Pur ricordando i precedenti della stessa Corte che hanno sottoposto il professionista all’imposta nel caso di presenza anche di un solo lavoratore dipendente, la Corte ha tuttavia considerato che la modestia temporale ed economica della voce ‘dipendente’ era tale da escludere la sussistenza effettiva di una organizzazione.
Va poi ricordato che pende presso le sezioni unite la questione rimessa dalal stessa Corte con ordinanza 5040/2015 attinente la rilevanza dell’unico dipendente come elemento integrativo del requisito della autonoma organizzazione.
Avvocato Enrico Candiani
|