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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Pericolosità luoghi di lavoro



Il lavoratore deve essere informato dei rischi specifici legati ad uso di un prodotto


Con sentenza n. 34771 del 27 settembre 2010, la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di infortunio sul luogo di lavoro, anche se dovuto ad una condotta colposa del lavoratore non attinente ai protocolli aziendali previsti per l’utilizzo di un determinato prodotto, il datore di lavoro non è esonerato dalle responsabilità previste in materia di sicurezza.
In sostanza, non è sufficiente fornire al lavoratore la scheda sicurezza del prodotto dato in uso per la lavorazione ma è necessario che il lavoratore sia informato dei rischi specifici connessi all’utilizzo del prodotto. Tale specificità non deve limitarsi all’esplicitazione di un mero divieto ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che specifiche modalità di lavoro possono comportare.
Nel caso di specie, un dipendente ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto durante il lavaggio di una cisterna. Dopo aver effettuato, senza successo, il lavaggio con acqua calda - tenendo una condotta contraria ai protocolli aziendali che prevedevano uso di acqua fredda - il lavoratore ha utilizzato un solvente specifico per rimuovere i residui di resina sulle pareti della cisterna. Improvvisamente, si è scatenata la violenta esplosione della cisterna che ha determinato il decesso del lavoratore.
Nei primi due gradi di giudizio, la società datrice di lavoro è stata condannata per omicidio colposo. Il Tribunale di primo grado ha ravvisato la responsabilità dell’imprenditore nell’omissione dell’utilizzo di specifici accorgimenti reperibili sul mercato e nell’inadeguata informazione circa i rischi derivanti dall’utilizzo del solvente, indicato dalla ditta produttrice come “soggetto a rischio esplosioni”. La pronuncia di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello ma con riduzione della pena. In particolare, la Corte d’Appello, richiamandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 312/96, ha ribadito il principio generale per cui un imprenditore, al fine di salvaguardare l’integrità fisica dei propri lavoratori, è tenuto ad adottare le misure generali di sicurezza del settore.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso non fondato, rimarcando l’obbligo per il datore di lavoro di informare i propri dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute in relazione all’attività svolta nell’impresa e di fornire agli stessi adeguata formazione in materia di sicurezza (ai sensi degli artt. 21 e 22 del DLgs. 626/94 vigente all’epoca dei fatti). Nel caso in esame, non è stata fornita ai lavoratori addetti al lavaggio delle cisterne l’informazione specifica del rischio di esplosioni né risulta essere stata effettuata alcuna attività di formazione in tema di sicurezza né è stato preso in considerazione nel documento di valutazione dei rischi il pericolo di esplosione.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, ricordato che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non costituisce causa sopravvenuta sufficiente, da sola, a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio del tipo di lavorazione svolta. Di conseguenza, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità soltanto quando il comportamento del lavoratore infortunato sia caratterizzato da: eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (Cass. n. 21587/2007).

Avvocato Enrico Candiani
con la collaborazione di Dottoressa Nicoletta Stagni


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