Articoli anni 2017-2018
Privacy e cloud: problemi e soluzioni 14, 12 2018 Salta il Jobs act: incostituzionale 11, 12 2018 Privacy: le sanzioni civili e penali 30, 11 2018 Gdpr: il registro di trattamento 19, 11 2018 Appalto – responsabilità da subappalto – indennità da ferie – non spetta 19, 10 2018 La nuova Privacy: un moloch sconosciuto 17, 3 2018 Condominio: morosi e distacco dei servizi 4, 12 2017 Spazi comuni condominiali e loro uso 1, 10 2017 Mantenimento dei figli 29, 9 2017 Antenna - posizionamento su proprietà altrui - limiti 14, 9 2017 Pubblicità porta a porta: no a divieti comunali 25, 7 2017 Divorzio: nuovi criteri per l'assegno 16, 7 2017 Intercettati i colloqui col difensore 19, 5 2017 Distacco dal riscaldamento condominiale 24, 3 2017 Competenza in materia di illeciti via internet 24, 3 2017 Zorro è protetto dal diritto d'autore fino al 2028 1, 1 1970
|
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010 .
Competenza in materia di illeciti via internet
Diritti di proprietà industriale (Marchi, brevetti, diritto d’autore – Competenza territoriale del Tribnale per ipotesi di illecita pubblicizzazione di un prodotto su un sito web – Luogo di commissione dell’illecito – Sede dell’inserzionista o sede del gestore del sito web.
Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 1 marzo 2017, n. 5254. Pres. Ragonesi, rel. Lamorgese.
Prosegue la ‘querelle’ relativa al cosiddetto ‘forum shopping’ in materia di diritto industriale. Da anni è infatti in essere una continua battaglia fra le parti (titolari dei diritti e contraffattori) per l’individuazione dei limiti entro i quali chi agisce può “scegliere” il Tribunale al quale rivolgersi.
Nel caso, una società aveva chiamato in giudizio un soggetto il quale avrebbe, a detta del titolare dei diritti di privativa – compiuto atti di concorrenza sleale mediante produzione di esemplari di modelli contraffatti di borse, commercializzandole poi a mezzo il noto portale ecommerce ebay.it.
Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, individuando nel Tribunale di Roma il foro competente, ossia in base alla sede della ditta convenuta (il presunto contraffattore), individuando ivi il luogo ove l’illecito sarebbe stato commesso.
Avverso tale decisione è stato proposto regolamento di competenza in Cassazione.
La Suprema Corte ha stabilito:
- che il criterio di competenza previsto nell’art. 120, comma 6, codice della proprietà industriale (secondo cui le cause per la tutela dei diritti di privativa possano essere proposte 'anche' dinanzi al giudice 'nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi'), costituisce norma speciale rispetto alle regole generali del codice di procedura civile;
- che, nel caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, il luogo ove 'i fatti sono stati commessi' va individuato anche in quello ove ha sede l’inserzionista;
- che in alternativa è competente il Giudice del luogo ove , ha sede la società che gestisce il sito web
ha dichiarato la competenza alternativa fra tali due Tribunali (nella specie: Roma, sede dell’inserzionista e Milano, sede di Ebay), escludendo dunque altri possibili fori alternativi.
Avvocato Enrico Candiani
|